Art. 1 - (Denominazione e sede)
è costituita una associazione di persone denominata:
"SOCIETA' SCIENTIFICA ITALIANA CONSULENTI DEL LINGUAGGIO GRAFICO", in sigla:
S.S.I.Co.L.G.
La società scientifica ha sede legale in URBANIA (PU), Via Belvedere, 6 e la durata della società è fissata dal giorno d'oggi sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), con possibilità di essere prorogata.
Essa può dotarsi di altre sedi decentrate in tutta Italia e quindi prevede di essere rappresentata da delegati regionali sul territorio nazionale. La società può dotarsi di sedi anche all'estero.
Art. 2 - (Scopo)
L'associazione è apolitica, non ha finalità di lucro ed esclude finalità sindacali.
Essa si propone:
La società è un ente associativo non commerciale che si prefigge la promozione di attività socioculturali finalizzate a sensibilizzare l'attenzione pubblica verso l'utilità operativa nei diversi contesti sociali del modello di counseling chiamato psicografodinamico, in quanto unisce il punto di vista psicodinamico a quello che interpreta il linguaggio grafico primario, organizzando incontri, conferenze, convegni e congressi.
A riguardo, si precisa che quando in questa sede si parla di linguaggio grafico è implicitamente inteso l'aggettivo 'primario'.
L'associazione persegue le seguenti ulteriori finalità:
La S.S.I.Co.L.G. si prefigge di avviare e mantenere contatti con altre Società scientifiche, con le Università, con Enti pubblici e privati e altre istituzioni, nonché di concordare collaborazioni, di svolgere attività o altro, allo scopo del raggiungimento delle finalità esplicitate. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L'associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare che si rendessero necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 3 - (Patrimonio comune)
II patrimonio della associazione è costituito dai conferimenti iniziali in denaro; potrà essere arricchito da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, contributi provenienti da qualsiasi soggetto sia in forma di beni mobili che immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio. Le entrate dell'associazione sono costituite da ogni conferimento che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.
La società prevede di finanziare le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
E' vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o beni.
Art. 4 - (Associati)
Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione.
Gli associati possono essere di due categorie:
I soci effettivi possono ricoprire cariche direttive e hanno diritto di voto in assemblea.
I soci effettivi versano per intero la quota associativa annuale stabilita (Euro 100,00), mentre i soci simpatizzanti versano una quota ridotta (Euro 50,00), entro i primi 60 giorni di ciascun anno solare.
II socio simpatizzante, previa sua richiesta e accettazione del consiglio di amministrazione, può diventare socio effettivo dopo aver acquisito i requisiti dei soci effettivi e/o aver partecipato almeno per due anni alle attività formative dell'associazione.
Art.5 - (Organi dell'associazione)
Gli organi della associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio dei Probiviri.
Art.6 - (Assemblea dei soci)
Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione o sito internet dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda sottoscritta da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del codice civile.
Art.7 - (Poteri dell'assemblea)
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello statuto e su quant'altro demandato alla stessa per legge o per statuto.
Art. 8 - (Partecipazione all'assemblea)
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.
Art. 9 - (Funzionamento dell'assemblea)
L'assemblea è presieduta da un Presidente nominato fra gli associati presenti. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.
Spetta al Presidente dell'assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea. Le deleghe sono ammesse solo una per delegato.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 10 - (Costituzione e delibere dell'assemblea)
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle norme del codice civile.
Art. 11 - (Consiglio di amministrazione)
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque membri, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di quattro anni, rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva. Almeno 2/3 del consiglio direttivo deve essere composto da soci fondatori o soci benemeriti.
Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione. In particolare:
Art. 12 - (Organi del Consiglio di Amministrazione)
II Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede le sedute del Consiglio Direttivo, redige il bilancio consuntivo e preventivo, convoca il Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed adotta tutti i provvedimenti per l'attuazione dello scopo dell'associazione che verranno comunque sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente del Consiglio dei Probiviri. Il Presidente ha anche facoltà di delegare ai membri del Consiglio di Amministrazione e/o a terzi specifici poteri inerenti la realizzazione degli scopi sociali.
Art. 13 - (Adunanze del Consiglio di amministrazione)
II Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Il Consiglio è presieduto da Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Tesoriere o dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da colui che lo ha presieduto.
Il Consiglio d'amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Esso è convocato dal Presidente e può comunque essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.
Le convocazioni dovranno avvenire mediante un invito scritto o telefonico o via internet e/o posta elettronica del Presidente con preavviso di almeno tre giorni e contenente l'ordine del giorno da trattare. Le comunicazioni ai soci o terzi potranno avvenire in forma scritta, telefonica o via internet.
Il Consiglio può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
E' richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio in caso di nomina del Presidente mentre occorrerà l'unanimità dei membri in caso di scioglimento della associazione, nomina del liquidatore, nomina dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione.
Art. 14 - (Collegio dei Revisori)
II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea tra gli associati. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua le verifiche di cassa.
Art. 15 - (Consiglio dei Probiviri)
II Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea tra gli associati, e specificatamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due membri effettivi e dal terzo membro eletto avente funzione suppletiva. Esso risponde dei reclami verso i soci e svolge funzioni consultive, di controllo o di conciliazione.
Art. 16 - (Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di nove, nominati dall'assemblea tra i soci fondatori che abbiano requisiti di competenza specifica. Possono essere elette anche persone non socie per un numero non superiore ad un terzo e la nomina è proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata a maggioranza dall'assemblea.
Art. 17
Tutte le cariche assunte nella presente associazione sono gratuite.
Art. 18
Tutte le attività a nome dell'associazione da parte dei soci, quali corsi, conferenze, pubblicazioni, articoli, interviste su mass media (radio, televisione, giornali, riviste, ecc.) e altre iniziative devono essere concordate e approvate dal consiglio di amministrazione.
Art. 19
Vengono espressamente previste e approvate le seguenti clausole:
a) è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) è obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) si da atto che lo statuto e tutti gli atti regolamentari della associazione stabiliscono e sempre dovranno stabilire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'alt. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Art. 20
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alla normativa del Codice Civile.
Urbania, 24 giugno 2005